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Tutela Privacy
In via generale, si può affermare che la tutela della riservatezza, in ambito scolastico, mira ad evitare che divulgazioni non corrette di dati personali possano ledere la personalità dello studente o del dipendente, ad esempio determinando il rischio di discriminarli per le proprie convinzioni, credenze religiose o condizioni di salute.

In primo luogo, l'interessato ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano e, con alcune limitazioni, di intervenire su di essi per farli cancellare, modificare o aggiornare.

Per ottenere ciò è sufficiente una richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento dati, trasmessa anche per lettera raccomandata o per posta elettronica, a cui i destinatari devono fornire adeguato riscontro senza ritardo e, comunque, entro il termine di quindici giorni elevabile a trenta giorni in casi particolarmente complessi.

Per motivi legittimi l'interessato ha anche il diritto di opporsi, in tutto o parzialmente, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Viene da chiedersi quali possano essere i motivi legittimi posti a fondamento di tale richiesta.

Visto che l'opposizione è reattiva all'azione di trattamento, essa dovrà fondarsi necessariamente sulla violazione, da parte del soggetto titolare del trattamento, dei limiti posti alla propria azione, ben definiti dall'art. 11 del Codice.

In particolare, potrà essere legittimamente eccepita la violazione di due parametri delle modalità di trattamento:
  • la liceità - generale dovere di non operare contra ius;
  • la correttezza - riferita ai comportamenti amministrativi e organizzativi perseguiti nell'esercizio di una funzione pubblica.
Le norme di riferimento, per entrambe le richieste, sono contenute negli articoli da 7 a 10 del Codice, approvato con il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Oltre a queste forme di autotutela attivata dagli interessati, esistono altri strumenti a garanzia dei propri diritti in materia di privacy, la cui fonte è rinvenibile negli articoli da 141 a 152 del Codice. In base a reclamo circostanziato o a segnalazione degli interessati, l'Autorità' Garante, esaurita l'istruttoria preliminare, può prescrivere al titolare del trattamento le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento stesso conforme alle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi il Garante può disporre il divieto, in tutto o in parte, ovvero il blocco del trattamento dei dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l'interessato.

Inoltre, gli interessati possono promuovere, in caso di ancor più grave violazione dei diritti garantiti dal Codice, ricorso amministrativo alla stessa Autorità Garante o, alternativamente, ricorso giurisdizionale all'Autorità' giudiziaria ordinaria per ottenere, in quest'ultimo caso, oltre all'accertamento delle responsabilità anche il risarcimento del danno eventualmente cagionato da un trattamento illecito di dati personali.

La sentenza del Giudice ordinario e' inappellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.

Infine, si evidenzia che il trattamento illecito di dati personali e l'inosservanza dei provvedimenti del Garante possono comportare anche sanzioni amministrative e penali.
 
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