Tratteremo qui la problematica del rapporto esistente tra il principio di pubblicità dell'azione amministrativa, azionabile mediante il diritto di accesso agli atti, ed il diritto alla riservatezza dei dati personali, tutelato dal Codice della Privacy.
Appare evidente che si tratta di due diritti strettamente legati tra loro, forse anche confliggenti perché la massima espansione dell'uno comporta inevitabilmente la compressione dell'altro.
E' opportuno chiarire subito che stiamo parlando del diritto di accesso di qualcuno che è terzo rispetto all'interessato. Infatti, l'interessato ha già riconosciuto nel Codice il pieno e incondizionato diritto di accesso ai propri dati.
L'art. 1 del Codice afferma il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali che lo riguardano mentre l'art. 4 distingue tra dati comuni, sensibili, giudiziari e supersensibili (salute e vita sessuale).
Il successivo art. 59 prevede che il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, resta disciplinato dalla legge n. 241/1990, recentemente novellata dalla legge n. 15/2005.
Quest'ultima contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove prevede, innovando all'art. 22 della legge n. 241/1990, che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione di privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dal nuovo art. 22.
Per quanto concerne i dati supersensibili, quelli cioè idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'art. 60 del Codice ne consente il trattamento soltanto se la situazione rilevante che s'intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consista in un diritto della personalità o di un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. In sostanza il destinatario della richiesta, nell'ambito della scuola il Dirigente scolastico, deve mettere ogni volta su un piatto della bilancia le motivazioni della richiesta di accesso e sull'altro piatto il grado di sensibilità dei dati
personali.
Sembra quindi di poter affermare che il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, resti comunque salvaguardato e sia in grado di superare le preclusioni poste dal diritto alla riservatezza, purché il diritto di accesso agli atti sia esercitato secondo le modalità ed i limiti contenuti nella legge n. 241/90 e successive modificazioni.
In particolare, è da evidenziare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della citata legge, il diritto di accesso può essere esercitato solo da coloro che abbiano "un'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e, a norma dell'art. 24, comma 3, della medesima legge "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".